L’articolo 7 della legge di conversione del Decreto fiscale, in materia di questioni tra fisco e contribuenti, pubblicata lo scorso 2 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale, definisce la questioni tra fisco e contribuenti e risolve la problematica relativa all’esatta qualificazione del lavoratore trasfertista.
La norma conferma la correttezza dell’indirizzo seguito finora nel regime di tassazione delle indennità di trasferta per il settore autotrasporto, perché esclude l’assimilabilità degli autotrasportatori ai trasfertisti per il fatto che le indennità competono soltanto per i giorni di effettiva trasferta e non sono quindi continuative.
Al trasfertista va applicato un abbattimento al 50% dell’imponibile, percepito a titolo di indennità e premi (comma 6, art 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). La norma definisce trasfertisti i lavori per cui sussistono tre condizioni:
– mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
– svolgimento di attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
– la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre diversi, di indennità o maggiorazione di retribuzione fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta